Scadenza imminente per il 730 precompilato: ultimi giorni per l’invio

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare il 730 precompilato. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 settembre 2025).

L’Agenzia delle entrate ricorda la scadenza per la presentazione del modello 730 precompilato, fissata per il 30 settembre 2025.

 

Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici e un’interfaccia intuitiva. Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata: lo scorso anno, a una settimana dal termine, erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco

 

L’Agenzia delle entrate ha attivato misure di comunicazione, come l’invio di promemoria tramite l’app “IO”, per sollecitare i contribuenti che non hanno ancora completato l’invio della loro dichiarazione. Nella modalità semplificata, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente.

 

Per quanto riguarda le modalità di consultazione e invio, i contribuenti possono accedere nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). È prevista anche la possibilità di delegare un familiare o una persona fidata per gestire l’invio online. In alternativa. In alternativa, si può inviare una PEC o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

 

In aggiunta, l’Agenzia offre diverse risorse informative, tra cui guide dettagliate e video tutorial disponibili sui canali social e sul sito ufficiale, per supportare i cittadini nel processo di invio della dichiarazione.

CCNL Enti culturali e ricreativi: nuovo incontro per il rinnovo

Rappresentanza sindacale, aumenti economici e riclassificazione del personale sono i temi trattati

Il 23 settembre si è tenuto un nuovo incontro tra Federculture e le OO.SS. Fp-Cgil,  Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Aziende, Imprese, Società, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Enti aderenti a a Federculture.

Gli argomenti oggetto di discussione sono stati la rappresentanza economica, nuovi incrementi retributiva e la riclassificazione del personale.
Per quanto riguarda il primo argomento i sindacati hanno richiesto il piene rispetto del protocollo vigente firmato da Fp-Cgil,  Cisl-Fp e Uil-Fpl, mentre Federculture propone la sottoscrizione di un protocollo specifico condiviso con le Organizzazioni Sindacali.

Dal punto di vista economico, si propone un  aumento economico sul livello tabellare del 6,65%  da novembre 2024. 
Tale argomento è rinviato al prossimo incontro del 13 ottobre. 
Infine, per quanto riguarda la classificazione del personale si propone una semplificazione del sistema vigente con l’incorporazione di alcuni livelli.
Tale argomento sarà oggetto di un nuovo incontro da definire. 

CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: si apre il tavolo di trattativa per il rinnovo 

il 1° ottobre Inizia il confronto: i sindacati chiedono di sbloccare le risorse 

Il 1° ottobre 2025 si terrà il primo incontro all’Aran per il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2022-2024. Fp-Cgil, pur sottolineando la positività dell’avvio delle trattative, esprime delusione perché l’atto di indirizzo governativo non include le risorse per l’indennità di specificità professionale, già finanziate per il 2026 ma di fatto congelate fino al prossimo rinnovo. Queste risorse, pari a circa 180,00 euro lordi mensili per ciascun professionista, sarebbero utili ad alleviare la suddetta riduzione di finanziamenti del CCNL.

Inoltre, il sindacato ribadisce che gli aumenti salariali previsti dal rinnovo (5,78%) non coprono l’inflazione del triennio considerato (circa 17%). Chiede al Governo di sbloccare tali risorse al fine di colmare il divario tra aumenti e inflazione.

Dal punto di vista normativo propone di migliorare la normativa sull’orario di lavoro per prevenire l’uso indiscriminato degli straordinari e valorizzare economicamente i neoassunti e le posizioni variabili.

Gestione dipendenti pubblici: arrivano ulteriori chiarimenti

Fornite istruzioni operative sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb” (INPS, messaggio 23 settembre 2025, n. 2764).

Dopo il recente messaggio 2730/2025, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in merito alle istruzioni già fornite riguardanti la Gestione dipendenti pubblici (GDP) e sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb”.

In particolare, l’INPS ha comunicato che, per le amministrazioni/enti inquadrati esclusivamente nel comparto degli enti locali (CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL), a decorrere dal 1° ottobre 2025, non sarà consentito l’utilizzo delle sole funzionalità di popolamento delle posizioni assicurative dei propri dipendenti e, in particolare, saranno inibite le funzioni “Inserisci”, “Modifica” ed “Elimina periodo di servizio”. Gli interventi sul conto assicurativo degli iscritti saranno possibili soltanto mediante i flussi UniemensListaPosPA.

Il blocco sarà operativo per i periodi fino alla competenza 30 settembre 2012, per i quali era consentito l’intervento diretto su “Nuova Passweb”.

Per quanto attiene, invece, alle amministrazioni/enti inquadrati nel comparto Stato (CTPS, CPUG ed ex ENPAS), sarà ancora possibile operare tramite l’applicativo “Nuova Passweb” con le consuete modalità.

Inoltre, l’Istituto fa presente che il blocco implementato sull’applicativo “Nuova Passweb” agisce a livello del singolo periodo di servizio afferente a un’amministrazione/ente avente come cassa obbligatoria la CPDEL, la CPS, la CPI e l’ex INADEL.

Semilavorati auriferi ai fini dell’applicazione del reverse charge

Un’associazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla definizione di semilavorati auriferi e sull’applicabilità del regime di reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 13).

Nel caso di specie, l’Associazione istante chiede se il regime del reverse charge possa essere applicato a componenti auriferi finiti come chiusure e castoni, considerandoli “semilavorati”.

 

Nella risposta, l’Agenzia premette che l’articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che “per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150/2002, sono da intendersi semilavorati “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

 

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13/2020 ha già avuto modo di chiarire che con l’espressione ”materiale d’oro” e ”prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 7/2000.

 

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di ”materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di ”semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

 

Secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 161/E/2005, non rientrano nell’ambito dei semilavorati le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto trattasi di beni che, avendo completato il loro specifico processo produttivo, sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

 

La fattispecie presentata dall’Associazione non è dissimile da quella analizzata nella risoluzione del 2005. I beni elencati (mollette, moschettoni, chiusure, ecc.) non presentano differenze apprezzabili rispetto a montature e chiusure. Per le loro caratteristiche intrinseche, questi manufatti non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio/montatura, e vi concorrono in qualità di prodotti finiti.
Pertanto, in conformità con i chiarimenti già forniti, l’Agenzia ritiene che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del Decreto IVA. L’imposta deve, quindi, essere assolta nei modi ordinari.